Art. 5

In vigore dal 13 ott 1982
Il certificato di conformità di cui all', primo comma, lettera a), è rilasciato da uno degli organismi di cui all'. Esso attesta che il tipo di materiale è conforme alle norme armonizzate. Una copia delle principali indicazioni del certificato di conformità è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli altri Stati membri e alla commissione, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio del certificato di conformità. L'organismo autorizzato, che procede all'esame del materiale, compila un verbale che è tenuto a disposizione sia delle autorità italiane che degli altri Stati membri della CEE. Le spese necessarie all'espletamento delle operazioni di esame del materiale, del rilascio delle certificazioni di conformità e di quelle di controllo di cui al successivo sono poste a carico del richiedente, secondo le modalità precisate nel decreto ministeriale di cui al successivo . L'organismo autorizzato, che ha rilasciato il certificato di conformità, può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che le condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso può inoltre revocare il certificato di conformità quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;727#art-5

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