Art. 10
In vigore dal 13 ott 1982
Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma del precedente è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.
Salvo che il fatto costituisca reato:
a) chiunque viola la disposizione di cui al secondo comma del precedente è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a lire 2 milioni;
b) chiunque viola la disposizione di cui al quarto comma del precedente è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 100.000.
Per l'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;727#art-10