Art. 9

In vigore dal 13 ott 1982
La vigilanza sul materiale elettrico e sulla regolarità delle certificazioni oggetto del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati. Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri che il materiale, quantunque conforme alle prescrizioni delle direttive particolari in materia, possa mettere in pericolo la sicurezza, può evitarne temporaneamente o sottoporne a condizioni particolari l'immissione sul mercato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;727#art-9

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