Art. 8
In vigore dal 13 ott 1982
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere, alla sorveglianza all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di conformità e di controllo e notifica agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di controllo.
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;727#art-8