Art. 7

In vigore dal 13 ott 1982
Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto a prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte con il certificato di conformità o con quello di controllo. Il fabbricante può apporre tale marchio solo se possiede un valido certificato di conformità o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale corrisponde alle norme tecniche armonizzate. Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, tramite gli organismi autorizzati, alla necessaria sorveglianza della fabbricazione e cura che il materiale venga sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio. Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni d'uso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;727#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo