Art. 2

In vigore dal 13 ott 1982
Per materiale elettrico, ai sensi del presente decreto, si intendono tutti i componenti che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro apparato, dispositivo o macchina che impieghi l'elettricità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;727#art-2

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