Art. 1

In vigore dal 13 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea; Vista la direttiva n. 76/117 del 18 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva; Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti; Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare; Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega; Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982; EMANA il seguente decreto: . Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera potenzialmente esplosiva", ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina.
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