Art. 1
In vigore dal 13 ott 1982
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;
Vista la direttiva n. 76/117 del 18 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;
Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell' della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;
EMANA
il seguente decreto:
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Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in "atmosfera potenzialmente esplosiva", ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisutose e del materiale elettrico usato in medicina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-07-21;727#art-1