Regolamento›Titolo II
Art. 193
Condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista dal codice postale
In vigore dal 1 ott 1982
Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati nel precedente non possono concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di più mittenti, anche se tra loro esista un qualsiasi rapporto di affari, nè quelli ammessi, per altro titolo, a fruire di un trattamento tariffario ridotto.
La riduzione di tariffa è concessa a condizione che il mittente provveda:
a) ad effettuare in proprio le operazioni di accettazione dei pacchi o dei pieghi voluminosi con le procedure preventivamente approvate dall'Amministrazione;
b) a ripartire direttamente i pacchi o i pieghi voluminosi secondo gli schemi concordati con la direzione compartimentale competente;
c) ad effettuare in proprio il carico dei pacchi o dei pieghi voluminosi, ripartiti come alla lettera precedente, sui mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione oppure a curarne il trasporto, a proprio spese, all'ufficio postale designato dalla competente direzione compartimentale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-193