Art. 193 · Condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista dal codice postale
RegolamentoTitolo II

Art. 193

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Condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista dal codice postale

In vigore dal 1 ott 1982
Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati nel precedente non possono concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di più mittenti, anche se tra loro esista un qualsiasi rapporto di affari, nè quelli ammessi, per altro titolo, a fruire di un trattamento tariffario ridotto. La riduzione di tariffa è concessa a condizione che il mittente provveda: a) ad effettuare in proprio le operazioni di accettazione dei pacchi o dei pieghi voluminosi con le procedure preventivamente approvate dall'Amministrazione; b) a ripartire direttamente i pacchi o i pieghi voluminosi secondo gli schemi concordati con la direzione compartimentale competente; c) ad effettuare in proprio il carico dei pacchi o dei pieghi voluminosi, ripartiti come alla lettera precedente, sui mezzi di trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione oppure a curarne il trasporto, a proprio spese, all'ufficio postale designato dalla competente direzione compartimentale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-193