Regolamento›Titolo II
Art. 191
Autorizzazione di procedure semplificate per l'accettazione di rilevanti quantitativi di pacchi
In vigore dal 1 ott 1982
Quando speciali circostanze lo richiedano, l'Amministrazione, con le modalità e condizioni da essa stabilite, può consentire particolari procedure semplificate per l'accettazione e la francatura di rilevanti quantitativi di pacchi.
L'autorizzazione può essere revocata o sospesa, a giudizio della Amministrazione, quando non siano state osservate le modalità e condizioni prescritte o per altre gravi irregolarità oppure quando siano cessate le speciali circostanze che ne determinarono il rilascio.
Le procedure semplificate per la spedizione all'estero dei pacchi postali sono stabilite d'intesa con il Ministero delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-191