RegolamentoTitolo II

Art. 187

Verifica dei pacchi per accertamenti di avarie o deficienze

In vigore dal 28 ott 1982
Il destinatario, o in caso di rinvio all'origine il mittente, ha diritto di chiedere che il pacco avente tracce esteriori di violazione o di avaria sia, prima della consegna, pesato e aperto in sua presenza per verificarne il contenuto. Qualora dalla verifica del contenuto, eseguita in base ai documenti esistenti, e, per i pacchi provenienti dall'estero, in base alle bollette di sdoganamento, si accertino deficienze od avarie, l'ufficio compila apposito verbale che deve essere sottoscritto anche dal destinatario o dal mittente. I funzionari di dogana devono, se richiesti, prestarsi a concorrere con quelli dell'Amministrazione nella constatazione di avarie, deficienze od altro nei pacchi postali soggetti a vincoli o formalità doganali ed a sottoscrivere i documenti comprovanti le constatazioni stesse. Il destinatario o il mittente è libero di rifiutare o di ritirare il pacco verificato; in quest'ultimo caso devono essere pagati tutti i diritti di cui il pacco sia eventualmente gravato. Se il pacco è gravato di assegno o di diritti doganali, il destinatario è tenuto a darne ricevuta prima della verifica, pagando l'importo dell'assegno, dei dazi e degli altri diritti di cui il pacco sia gravato; eseguita la verifica, egli è tenuto, in ogni caso, a ritirare il pacco, che a tutti gli effetti si considera consegnato. Il destinatario, in caso di ritiro, e il mittente, anche in caso di rifiuto, hanno facoltà di richiedere copia dei verbali compilati. Nel caso di rifiuto da parte del destinatario, il verbale compilato in sua presenza fa fede anche nei confronti del mittente, quanto alla quantità, qualità e stato del contenuto del pacco, se il mittente medesimo non abbia mosso altre eccezioni sulla integrità del pacco all'atto del ritiro e chiesto una nuova verifica. La consegna del pacco verificato al destinatario o al mittente lascia impregiudicato il loro eventuale diritto alle indennità previste dalla legge.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-187

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Verifica dei pacchi per accertamenti di avarie o deficienze (Art. 187 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo