RegolamentoTitolo II

Art. 188

Vendita e distruzione dei pacchi

In vigore dal 1 ott 1982
Il pacco, il cui contenuto debba essere venduto o distrutto, è aperto con le norme prescritte dall'Amministrazione. La vendita è fatta al migliore offerente e l'importo ricavatone, previa deduzione delle spese, tasse, soprattasse e imposte gravanti sul pacco, viene corrisposto al mittente o, a richiesta di questo, al destinatario. Nel caso in cui l'avente diritto abbia rinunciato per iscritto all'importo ricavato dalla vendita questo è subito incamerato dalla Amministrazione. Tanto per la vendita, quanto per la distruzione deve essere compilato il relativo verbale che, nel primo caso, deve essere firmato anche dall'acquirente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-188

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Vendita e distruzione dei pacchi (Art. 188 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo