Regolamento›Titolo II
Art. 188
Vendita e distruzione dei pacchi
In vigore dal 1 ott 1982
Il pacco, il cui contenuto debba essere venduto o distrutto, è aperto con le norme prescritte dall'Amministrazione.
La vendita è fatta al migliore offerente e l'importo ricavatone, previa deduzione delle spese, tasse, soprattasse e imposte gravanti sul pacco, viene corrisposto al mittente o, a richiesta di questo, al destinatario.
Nel caso in cui l'avente diritto abbia rinunciato per iscritto all'importo ricavato dalla vendita questo è subito incamerato dalla Amministrazione.
Tanto per la vendita, quanto per la distruzione deve essere compilato il relativo verbale che, nel primo caso, deve essere firmato anche dall'acquirente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-188