RegolamentoTitolo II

Art. 194

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In vigore dal 1 ott 1982
Il direttore compartimentale, con proprio motivato provvedimento, può sospendere o revocare l'autorizzazione quando non siano state osservate, in tutto od in parte, le norme dei precedenti , salva l'applicazione dell' del codice postale. L'autorizzazione deve essere revocata in caso di accertate discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni e quelli effettivi degli oggetti spediti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-194

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Sospensione e revoca dell'autorizzazione (Art. 194 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo