Regolamento›Capo II
Art. 197
Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta
In vigore dal 1 ott 1982
Sui pacchi e colli soggetti all'esclusività devono essere chiaramente indicati il nome, il cognome, l'indirizzo del mittente e del destinatario ed il peso.
È consentito riportare i suddetti elementi, anziché sui pacchi e colli, sulla distinta di accompagnamento o altro documento equipollente, purchè i pacchi ed i colli vengano contrassegnati da appositi numeri di codice corrispondenti a quelli indicati nei predetti documenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-197