RegolamentoCapo II

Art. 197

Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta

In vigore dal 1 ott 1982
Sui pacchi e colli soggetti all'esclusività devono essere chiaramente indicati il nome, il cognome, l'indirizzo del mittente e del destinatario ed il peso. È consentito riportare i suddetti elementi, anziché sui pacchi e colli, sulla distinta di accompagnamento o altro documento equipollente, purchè i pacchi ed i colli vengano contrassegnati da appositi numeri di codice corrispondenti a quelli indicati nei predetti documenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-197

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta (Art. 197 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo