Regolamento›Capo II
Art. 202
Controlli statistiche e tariffe
In vigore dal 1 ott 1982
Il concessionario è obbligato a permettere l'accesso nei suoi uffici e recapiti, oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti postali incaricati del controllo ed a mettere a loro disposizione i registri ed i documenti dai quali devono risultare le operazioni di trasporto effettuate, il concessionario deve inviare, entro il mese di gennaio, alla direzione provinciale che gli ha assentito la concessione, una statistica dei pacchi e colli trasportati nell'anno solare precedente, distinti nei modi prescritti dall'Amministrazione e con l'indicazione dei diritti corrisposti a quest'ultima.
I concessionari non possono stabilire tariffe inferiori a quelle vigenti per il servizio gestito direttamente dall'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-202