RegolamentoCapo II

Art. 207

Trasporto da parte di concessionari di ferrovie e tranvie

In vigore dal 1 ott 1982
I concessionari di ferrovie e di tranvie sono tenuti ad eseguire il trasporto e lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali con le modalità e le condizioni stabilite da apposite convenzioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-207

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Trasporto da parte di concessionari di ferrovie e tranvie (Art. 207 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo