RegolamentoTitolo III

Art. 206

Violazioni ripetute

In vigore dal 1 ott 1982
Quando, in occasione dell'accertamento di una violazione, si constati che anche anteriormente il trasgressore abbia commesso analoghe infrazioni, se ne fa speciale menzione nel verbale, per l'applicazione delle sanzioni comminate dalle leggi in vigore.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-206

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