Regolamento›Titolo III
Art. 206
Violazioni ripetute
In vigore dal 1 ott 1982
Quando, in occasione dell'accertamento di una violazione, si constati che anche anteriormente il trasgressore abbia commesso analoghe infrazioni, se ne fa speciale menzione nel verbale, per l'applicazione delle sanzioni comminate dalle leggi in vigore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-206