Regolamento›Capo II
Art. 210
Trasporto obbligatorio da parte di società di navigazione marittima ed interna
In vigore dal 1 ott 1982
I concessionari di servizi di navigazione interna, comunque sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle condizioni stabilite negli atti di concessione.
Gli esercenti linee di navigazione marittima comunque sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle condizioni stabilite dalle convenzioni.
Gli esercenti linee di navigazione marittima e interna, non contemplate nei commi precedenti, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali, alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni da stipularsi con l'Amministrazione, e, quando ne sia il caso, nell'atto di concessione del guidone postale a termine delle disposizioni vigenti.
In ogni caso i capitani delle navi mercantili ed i loro raccomandatari sono obbligati a ricevere e trasportare gratuitamente le corrispondenze loro consegnate dagli agenti dell'Amministrazione p.t.o di consoli italiani all'estero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-210