Regolamento›Capo III
Art. 215
Smercio delle carte-valori
In vigore dal 1 gen 2019
La vendita delle carte-valori postali è fatta indistintamente da tutti gli uffici postali. La rivendita è fatta dagli spacciatori di generi monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma può anche essere affidata ad altri, mediante autorizzazione dell'Amministrazione.
L'Amministrazione stessa ha facoltà di far visitare le rivendite da propri agenti, per accertare che siano sufficientemente provviste di carte valori-postali.
Le autorizzazioni possono essere revocate.
È vietato ai venditori e rivenditori di carte-valori postali di venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di farne acquisto, non solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.
Al fine di promuovere e diffondere, anche nel contesto internazionale, la cultura filatelica nazionale e di valorizzare immobilizzazioni di carte valori evitandone il rischio di depauperamento nel tempo, nei casi di giacenza presso il fornitore del servizio postale universale di una ingente quantità, non inferiore a un miliardo di esemplari, di carte valori postali con il valore facciale, anche espresso in valuta non avente più corso legale, non più rispondente ad alcuna tariffa in vigore, il suddetto fornitore è autorizzato a procedere direttamente alla vendita, come francobolli da collezione, a prezzi diversi da quelli nominali ed anche fuori dal territorio dello Stato, attraverso aste filateliche anche in più lotti non omogenei decorsi trenta giorni dalla comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico.
I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene determinata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con quello del tesoro.
I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo delle carte-valori che ritirano.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-215