Regolamento›Capo III
Art. 217
Carte-valori già adoperate, alterate o supposte false
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze di francatura facoltativa sulle quali fossero applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o già adoperati, od altrimenti non ammissibili, hanno corso non tenendosi conto dei fracobolli stessi, salvo il diritto dei destinatari di chiedere il rimborso delle tasse pagate quando tali francobolli siano riconosciuti validi.
Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali fossero stati applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o già adoperati od altrimenti non ammissibili, sono spedite subito alla direzione provinciale p.t. che, a seconda dei casi, le rimette in corso, le toglie definitivamente di corso o le invia alla autorità giudiziaria.
Qualora si tratti di francobolli supposti falsi o alterati o di francobolli autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta, sia pure con la riunione di più parti staccate, a togliere da essi le tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o fasce agli uffici postali di destinazione e, nel caso di oggetti senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne per iscritto i mittenti, ai fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme penali. Le cartoline debbono essere consegnate intere.
Agli stessi obblighi sono soggetti i mittenti di corrispondenze raccomandate od assicurate che apparissero, all'atto della impostazione, munite di francobolli falsi od alterati nei modi indicati dal comma precedente.
Se i destinatari o i mittenti ricusano di ottemperare a tali prescrizioni gli oggetti anzidetti sono spediti intatti alla direzione provinciale p.t. che, dopo averli esaminati, o li rimette in corso o li invia all'autorità giudiziaria.
Anche i bollettini ed i francobolli per pacchi, sospetti di falso, di alterazione o di precedente uso, sono trasmessi dagli uffici alla direzione provinciale p.t. per le determinazioni di competenza; gli esibitori sono tenuti a consegnarli dietro richiesta degli uffici stessi.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle impronte di macchine affrancatrici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-217