Regolamento›Capo IV
Art. 219
Impostazione delle corrispondenze e dei pacchi
In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ordinarie in partenza - fatta eccezione per gli oggetti spediti in abbonamento postale e per le corrispondenze francate a macchina, per le quali valgono le particolari disposizioni contenute nel presente regolamento - debbono essere immesse nelle apposite buche o cassette, quando il loro volume lo consenta.
I pacchi, le corrispondenze che si vogliano raccomandare od assicurare, nonché quelle che non possono essere immesse nelle buche o cassette, debbono essere consegnati agli uffici postali.
Gli uffici postali accettano i pacchi, nonché gli oggetti da spedirsi in raccomandazione o in assicurazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.
I portalettere preposti alle ricevitorie accettano altresì e distribuiscono, nei limiti per essi stabiliti, pacchi e corrispondenze raccomandate od assicurate; per gli oggetti accettati rilasciano ai mittenti ricevute provvisorie, che sostituiscono successivamente con le ricevute definitive degli uffici postali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-219