Regolamento›Capo III
Art. 214
Cessazione della validità di carte valori. Cambio
In vigore dal 1 ott 1982
Nel caso di soppressione o di modificazione di carte valori, sono fissati i termini entro i quali saranno rispettivamente ammessi l'uso da parte del pubblico ed il cambio.
Quando concorrano particolari ragioni, l'Amministrazione ha facoltà di disporre la immediata cessazione dell'uso, stabilendo un periodo di tempo entro il quale è ammesso il cambio.
Non sono ammessi la restituzione delle carte-valori verso rimborso del prezzo ed il cambio delle carte-valori medesime sciupate o traforate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-214