RegolamentoCapo IV

Art. 220

Reclami per smarrimento - Indennità

In vigore dal 1 ott 1982
Il mittente che reclami per oggetti raccomandati o assicurati o per i pacchi o per mancato rimborso di assegno devo esibire la ricevuta d'impostazione e curare che a tergo di essa sia fatta annotazione del reclamo e della data di questo, convalidata con la firma dell'impiegato postale e col bollo d'ufficio. L'Amministrazione provvede alla corresponsione delle indennità dovute non appena abbia accertato, in via amministrativa, l'esistenza del relativo diritto. Ai fini della corresponsione dell'indennità sono equiparati agli oggetti smarriti quelli che non siano stati consegnati regolarmente, secondo le disposizioni del presente regolamento, e non possano essere recuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto tutto il contenuto. L'Amministrazione può accettare reclami oltre il termine stabilito dall' del codice postale, ai soli effetti di conoscere l'esito della spedizione, ferma rimanendo, però, la sua irresponsabilità ai sensi dell', lettera f), del codice stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-220

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Reclami per smarrimento - Indennità (Art. 220 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo