Art. 220 · Reclami per smarrimento - Indennità
RegolamentoCapo IV

Art. 220

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Reclami per smarrimento - Indennità

In vigore dal 1 ott 1982
Il mittente che reclami per oggetti raccomandati o assicurati o per i pacchi o per mancato rimborso di assegno devo esibire la ricevuta d'impostazione e curare che a tergo di essa sia fatta annotazione del reclamo e della data di questo, convalidata con la firma dell'impiegato postale e col bollo d'ufficio. L'Amministrazione provvede alla corresponsione delle indennità dovute non appena abbia accertato, in via amministrativa, l'esistenza del relativo diritto. Ai fini della corresponsione dell'indennità sono equiparati agli oggetti smarriti quelli che non siano stati consegnati regolarmente, secondo le disposizioni del presente regolamento, e non possano essere recuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto tutto il contenuto. L'Amministrazione può accettare reclami oltre il termine stabilito dall' del codice postale, ai soli effetti di conoscere l'esito della spedizione, ferma rimanendo, però, la sua irresponsabilità ai sensi dell', lettera f), del codice stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-220