Art. 219 · Impostazione delle corrispondenze e dei pacchi
RegolamentoCapo IV

Art. 219

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Impostazione delle corrispondenze e dei pacchi

In vigore dal 1 ott 1982
Le corrispondenze ordinarie in partenza - fatta eccezione per gli oggetti spediti in abbonamento postale e per le corrispondenze francate a macchina, per le quali valgono le particolari disposizioni contenute nel presente regolamento - debbono essere immesse nelle apposite buche o cassette, quando il loro volume lo consenta. I pacchi, le corrispondenze che si vogliano raccomandare od assicurare, nonché quelle che non possono essere immesse nelle buche o cassette, debbono essere consegnati agli uffici postali. Gli uffici postali accettano i pacchi, nonché gli oggetti da spedirsi in raccomandazione o in assicurazione, con le modalità e nei limiti stabiliti dall'Amministrazione. I portalettere preposti alle ricevitorie accettano altresì e distribuiscono, nei limiti per essi stabiliti, pacchi e corrispondenze raccomandate od assicurate; per gli oggetti accettati rilasciano ai mittenti ricevute provvisorie, che sostituiscono successivamente con le ricevute definitive degli uffici postali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-219