RegolamentoTitolo III

Art. 204

Definizione di privato

In vigore dal 1 ott 1982
Per "privato", agli effetti degli , lettera a) e 58, n. 3, lettera c), del codice postale, s'intende chi non faccia professione di vettore, nè sia addetto ad imprese di trasporti o commissioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-204

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Definizione di privato (Art. 204 Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).) — Testo vigente | Portale Normativo