Regolamento›Titolo III
Art. 204
Definizione di privato
In vigore dal 1 ott 1982
Per "privato", agli effetti degli , lettera a) e 58, n. 3, lettera c), del codice postale, s'intende chi non faccia professione di vettore, nè sia addetto ad imprese di trasporti o commissioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-204