Regolamento›Capo II
Art. 198
Diritto a favore dell'Amministrazione
In vigore dal 1 ott 1982
Il diritto a favore dell'Amministrazione, stabilito con i provvedimenti tariffari di cui all' del codice postale, è commisurato al peso di ciascun pacco o collo soggetto all'esclusività.
Le spedizioni della stessa qualità di merce, di peso complessivo superiore ai 20 chilogrammi suddivise in più pacchi o colli o prive di imballaggio e caricate alla rinfusa, non sono soggette al pagamento del diritto di cui sopra, purchè siano dirette dallo stesso mittente allo stesso destinatario e siano accompagnate da regolare fattura o copia di essa oppure da distinta di spedizione o di accompagnamento o lettera di vettura. Se la spedizione è di peso inferiore a 20 chilogrammi viene considerata come unico pacco e per essa deve essere corrisposto il relativo diritto.
Ai fini di cui al comma precedente i vettori non possono costituirsi mittenti o destinatari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-198