Art. 197 · Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta
RegolamentoCapo II

Art. 197

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Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta

In vigore dal 1 ott 1982
Sui pacchi e colli soggetti all'esclusività devono essere chiaramente indicati il nome, il cognome, l'indirizzo del mittente e del destinatario ed il peso. È consentito riportare i suddetti elementi, anziché sui pacchi e colli, sulla distinta di accompagnamento o altro documento equipollente, purchè i pacchi ed i colli vengano contrassegnati da appositi numeri di codice corrispondenti a quelli indicati nei predetti documenti.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-197