Regolamento›Titolo II
Art. 194
251 / 254Sospensione e revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 1 ott 1982
Il direttore compartimentale, con proprio motivato provvedimento, può sospendere o revocare l'autorizzazione quando non siano state osservate, in tutto od in parte, le norme dei precedenti , salva l'applicazione dell' del codice postale.
L'autorizzazione deve essere revocata in caso di accertate discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni e quelli effettivi degli oggetti spediti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-29;655#art-r-194