Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo III

Art. 19

In vigore dal 8 lug 1982
L'istanza presentata al tribunale penale competente, ai sensi dell', quinto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, da parte di chi viene a conoscenza, nei modi previsti dallo stesso comma, della raccolta sul proprio conto di dati che egli ritenga erronei, incompleti od illegittimamente raccolti, deve essere comunicata in copia integrale, a cura della cancelleria del tribunale medesimo, al Ministero dell'interno, in persona del direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, per posta in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno da spedire entro tre giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 19 Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121. — Testo vigente | Portale Normativo