Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo II
Art. 10
In vigore dal 8 lug 1982
L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, da parte dei soggetti di cui all'articolo precedente, avviene di norma attraverso la rete periferica dei terminali collegati al sistema integrato di elaboratori facente capo al suddetto centro, ovvero attraverso richiesta scritta motivata, rivolta all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di particolari elaborazioni da sviluppare su tabulati, che verranno trasmessi ove possibile per via terminale.
Lo stesso ufficio potrà, a proprio giudizio, ammettere che i soggetti di cui al precedente rivolgano personalmente la richiesta all'ufficio medesimo.
A tali fini l'ufficio predetto, verificata l'identità della persona che richiede l'accesso, la sussistenza dell'eventuale autorizzazione conferita in via permanente o in via provvisoria a norma del successivo ovvero, per gli appartenenti all'autorità giudiziaria, acquisita l'attestazione di cui al penultimo comma dell'articolo precedente e compiuta una sommaria delibazione delle esigenze che giustificano lo stesso, formula la richiesta al centro elaborazione dati e consegna i dati ottenuti al richiedente.
Delle richieste rivolte direttamente all'ufficio predetto deve essere fatta annotazione in appositi registri conservati a cura dell'ufficio medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-10