Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo I

Art. 5

In vigore dal 8 lug 1982
I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia che provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni al centro elaborazione dati sono tenuti a vigilare sull'attività di raccolta e di comunicazione delle informazioni e dei dati stessi e sono pertanto responsabili dell'immissione diretta a mezzo di terminale, nei programmi individuati a norma del precedente , di dati la cui acquisizione sia vietata dall' della legge 1 aprile 1981, n. 121. I capi degli uffici e i comandanti dei reparti delle forze di polizia sono, altresì, responsabili dell'esatta rispondenza delle informazioni e dei dati ai documenti originali, che vanno comunque indicati secondo le modalità stabilite dalla commissione tecnica di cui all', terzo comma, della citata legge. Gli addetti tecnico-operativi del centro elaborazione dati che provvedono alla immissione delle informazioni e dei dati negli archivi elettronici sono responsabili dell'esatta rispondenza dei dati immessi a quelli loro comunicati. La stessa responsabilità incombe agli operatori tecnici che immettono direttamente le notizie negli archivi elettronici attraverso terminali periferici o tramite il sistema integrato di elaboratori gestiti dalle forze di polizia, operanti nell'ambito delle strutture e delle finalità del centro medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-5

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