Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici

Art. 1

In vigore dal 8 lug 1982
REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI RACCOLTA, ACCESSO, COMUNICAZIONE, CORREZIONE, CANCELLAZIONE, ED INTEGRAZIONE DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI, REGISTRATI NEGLI ARCHIVI MAGNETICI DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DI CUI ALL' DELLA LEGGE 1 aprile 1981, N. 121. . La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e gli altri Corpi di polizia di cui all', secondo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, forniscono all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione istituito presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, a norma dell', lettera a), della citata legge e nel rispetto dei limiti di cui all' della legge stessa, tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità, ai fini della loro acquisizione, previa classificazione, analisi e valutazione, negli archivi elettronici del centro elaborazione dati operante nell'ambito dell'ufficio in medesimo. La raccolta dei dati suddetti è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze inerenti alle attività della polizia di sicurezza e della polizia giudiziaria. Le procedure relative alla raccolta, all'accesso, alla comunicazione, alla correzione, alla cancellazione ed all'integrazione delle informazioni e dei dati di cui al comma precedente devono in ogni caso svolgersi nel più rigoroso rispetto dei principi dettati dalla citata legge e della tutela del cittadino dall'uso illegittimo delle informazioni e dei dati di cui è consentita la raccolta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-1

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