Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 8 lug 1982
Le procedure per la raccolta delle informazioni e dei dati che devono essere acquisiti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati sono classificate in due diverse categorie inerenti, rispettivamente:
a) gli ordinari dati d'ufficio la cui diramazione a tutti gli operatori di polizia sia indispensabile per soddisfare le normali esigenze operative assolte dagli ufficiali e dagli agenti delle forze di polizia;
b) i dati, diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), particolarmente riservati, che attengono alla lotta contro la criminalità comune ed organizzata nonché alla lotta contro il terrorismo e l'eversione.
La classificazione delle procedure e l'individuazione delle correlative categorie di dati e di informazioni acquisibili viene preventivamente effettuata dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, sentita la commissione tecnica di cui all', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
Il medesimo ufficio provvede altresì a classificare le procedure stesse in diversi livelli, ai fini dell'accesso disciplinato nel titolo secondo del presente decreto.
Nell'attività di classificazione di cui ai precedenti commi secondo e terzo, l'ufficio deve, tra l'altro, tener conto delle diverse finalità specificate nell', secondo comma, del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-3