Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo II
Art. 9
In vigore dal 8 lug 1982
I soggetti che possono accedere ai dati ed alle informazioni contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati, ai sensi dell', primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, oltrechè i funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione addetti al settore, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal direttore del predetto ufficio, sono:
a) i funzionari preposti alla direzione degli uffici centrali e provinciali di pubblica sicurezza; gli ufficiali preposti ai comandi che svolgono servizio di istituto dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza;
b) i funzionari appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato preposti alla direzione degli uffici periferici di cui all'art. 31, n. 6, della legge sopracitata;
c) i dirigenti dei servizi di sicurezza;
d) gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali di pubblica sicurezza ed i funzionari e i responsabili delle strutture operative dei servizi di sicurezza autorizzati dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi dei rispettivi uffici, comandi o servizi di cui alle precedenti lettere a), b) e e), a norma dell', ultimo comma, della ripetuta legge, secondo le modalità stabilite dall' del presente decreto.
Nell'ambito delle procedure di cui all', lettera b), del presente decreto, l'accesso alle informazioni ed ai dati registrati in procedure individuate dall'ufficio per il coordinamento e la pianificazione a norma dell'ultimo comma dello stesso potrà essere limitato ai soli capi degli uffici o ai responsabili di servizi o reparti operativi, all'uopo delegati, muniti di particolare chiave d'accesso con le modalità stabilite dalla commissione di cui all', terzo comma, della citata legge.
Alle informazioni ed ai dati contenuti negli archivi magnetici del centro elaborazione dati può accedere altresì, nei limiti previsti dall', secondo comma, della legge sopracitata e dall', terzo comma, del presente regolamento, l'autorità giudiziaria avanti la quale è pendente un procedimento mediante esibizione di apposita attestazione, da inoltrare o presentare agli uffici competenti, circa l'attinenza della richiesta al procedimento stesso e le generalità del giudice al quale è affidato l'affare.
Le norme tecniche relative all'accesso alle speciali procedure di cui all', terzo comma, del presente decreto sono stabilite dalla commissione di cui all', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-9