Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo II

Art. 11

In vigore dal 8 lug 1982
L'autorizzazione di cui al precedente , lettera d), è conferita dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione o dai capi degli uffici, comandi o servizi in via permanente, ovvero di volta in volta per l'acquisizione di singole informazioni e dati nei modi previsti dal terzo comma del precedente . L'autorizzazione permanente deve essere conferita di preferenza ai responsabili dei servizi o reparti operativi e deve essere comunicata preventivamente all'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, al quale vanno altresì comunicate immediatamente tutte le variazioni intervenute. L'autorizzazione per l'acquisizione di singole notizie deve essere conferita in forma scritta dai capi degli uffici, comandi e servizi e deve contenere l'indicazione delle complete generalità, della qualifica e delle funzioni svolte dal soggetto autorizzato nonché la specificazione delle notizie che si vogliono acquisire e dei relativi motivi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-11

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Art. 11 Approvazione del regolamento concernente le procedure di raccolta, accesso, comunicazione, correzione, cancellazione ed integrazione dei dati e delle informazioni, registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121. — Testo vigente | Portale Normativo