Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo III

Art. 15

In vigore dal 8 lug 1982
Alle verifiche previste dall', primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, presenziano il direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione ed il direttore del centro elaborazione dati ai fini della necessaria assistenza di carattere amministrativo e tecnico. I predetti dirigenti possono all'uopo delegare altri funzionari addetti agli specifici settori nell'ambito dei rispettivi uffici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-15

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