Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo III

Art. 20

In vigore dal 2 ago 1982
L'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui si assume l'erroneità, l'incompletezza e l'illegittima raccolta ai fini della eventuale integrazione, correzione o cancellazione dei dati e delle informazioni medesimi che risultassero erronei, incompleti o illegittimamente raccolti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-20

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