Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo III

Art. 21

In vigore dal 8 lug 1982
L'audizione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nel procedimento previsto dall', sesto comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, avviene per il tramite di funzionari dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione ovvero attraverso funzionari dipendenti dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza, indicati dal direttore dell'ufficio di coordinamento medesimo tra quelli abilitati all'accesso alle informazioni ed ai dati registrati negli archivi magnetici del centro elaborazione dati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-21

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