Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magneticiTitolo III

Art. 23

In vigore dal 8 lug 1982
Nei procedimenti avanti l'autorità giudiziaria, di cui all' della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato. Il Ministro dell'interno ROGNONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo