Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo III
Art. 23
In vigore dal 8 lug 1982
Nei procedimenti avanti l'autorità giudiziaria, di cui all' della legge 1 aprile 1981, n. 121, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato.
Il Ministro dell'interno
ROGNONI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-23