Regolamento dati e informazioni registrati negli archivi magnetici›Titolo III
Art. 18
In vigore dal 2 ago 1982
Le modalità tecniche relative alla estrazione casuale di dati e informazioni da fornire senza riferimenti nominativi al comitato parlamentare, nel corso delle verifiche di cui al precedente , sono stabilite dalla commissione tecnica di cui all', terzo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121, ed approvate dal comitato parlamentare stesso.
Le informazioni ed i dati che, a seguito di tali verifiche, risultino raccolti in violazione dell' della legge sopracitata sono rettificati, integrati o cancellati a cura del direttore del centro elaborazione dati, nei tempi e nei modi che verranno stabiliti dalla commissione citata al comma precedente.
La medesima procedura si applica in ordine ai dati ed alle informazioni la cui erroneità, incompletezza o illegittima raccolta sia stata segnalata al comitato stesso dall'autoritàprocedente di cui all', quarto comma, della ripetuta legge 1 aprile 1981, n. 121. Al comitato, peraltro, potranno essere esibiti dal centro elaborazione dati i soli dati oggetto i segnalazione da
parte della predetta autorità.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-05-03;378#art-rde-18