Art. 17
In vigore dal 1 mag 1982
A ciascuna comunicazione extraurbana effettuata da telefoni a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa extraurbana quale risulta determinata anche dall'applicazione del sovrapprezzo, la tariffa di L. 95.
Per le comunicazioni effettuate in teleselezione, l'importo relativo alle tariffe ed al sovrapprezzo di cui al comma precedente, nonché all'IVA, è percepito con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 120 per ciascuno degli impulsi successivi e, a decorrere dal 1 dicembre 1982, con l'incasso di L. 100 per il primo impulso e di L. 130 per ciascuno degli impulsi successivi.
Per le comunicazioni effettuate in teleselezione da apparecchi ad incasso automatico, e nelle reti urbane in cui si applica la tassazione urbana a tempo di cui al successivo anche da apparecchi ad incasso non automatico, l'importo suddetto è percepito con l'incasso di L. 100 per ogni impulso e con l'incasso aggiuntivo, a partire dal secondo impulso, di L. 100 ogni cinque impulsi; detto incasso aggiuntivo di L. 100, a decorrere dal 1 dicembre 1982, viene effettuato ogni quattro impulsi.
Il valore del gettone, ai fini di quanto previsto dal presente decreto, è fissato in L. 100.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-17