Art. 15

In vigore dal 1 mag 1982
Alle comunicazioni tramite operatrice si applica una tariffa composta di una quota fissa per ogni comunicazione cui si aggiunge una quota per ogni 3 minuti di comunicazione, secondo quanto stabilito nella tabella H, fermo restando quanto previsto dal successivo .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-15

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