Art. 13

In vigore dal 1 mag 1982
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 8,30 alle ore 13 dei giorni feriali, escluso il sabato, si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente: ===================================================================== Numero di Ritmo impulsi degli impulsi alla risposta durante la dell'utente comunicazione chiamato (secondi) Fino a 15 km 1 35 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 15 fino a 30 km 1 24 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 30 fino a 60 km 1 15 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 60 fino a 120 km 1 12,5 --------------------------------------------------------------------- Da oltre 120 fino a 240 km 1 11,5 --------------------------------------------------------------------- Oltre 240 km 1 11,5
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-13

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