Art. 8

In vigore dal 1 mag 1982
Salvo quanto previsto nel successivo , le conversazioni scambiate nell'ambito di ciascuna rete urbana sono tassate con uno scatto di contatore. Salvo quanto previsto nel successivo , la tariffa per ciascuna conversazione urbana in partenza da telefono a disposizione del pubblico è stabilita in L. 100, IVA compresa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-8

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Art. 8 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo