Art. 6
In vigore dal 1 mag 1982
Per gli impianti supplementari ed accessori, di cui all'art. 284 del codice postale e delle telecomunicazioni, installati dalla società concessionaria, sono dovuti dall'abbonato i canoni di manutenzione e noleggio nonché i contributi nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella E.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-6