Art. 11
In vigore dal 1 mag 1982
Alle comunicazioni teleselettive interurbane, escluse quelle settoriali, effettuate dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 22 alle ore 24 dei giorni feriali, dalle ore 0 alle ore 8 e dalle ore 13 alle ore 24 del sabato, dalle ore 0 alle ore 24 dei giorni festivi si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:
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Numero di Ritmo
impulsi degli impulsi alla risposta durante la
dell'utente comunicazione chiamato (secondi)
Fino a 15 km 1 144
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Da oltre 15 fino a 30 km 1 80
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Da oltre 30 fino a 60 km 1 45
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Da oltre 60 fino a 120 km 1 40
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Da oltre 120 fino a 240 km 1 37
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Oltre 240 1 37
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-11