Art. 7

In vigore dal 1 mag 1982
Per gli impianti interni, supplementari ed accessori, di cui all'art. 285 del codice postale e delle telecomunicazioni, di proprietà degli abbonati o presi a nolo da installatori privati e per quelli di proprietà della società concessionaria, non compresi nel precedente , i canoni di manutenzione dovuti dall'abbonato, per le prestazioni del personale della società stessa, sono fissati nella misura e con le decorrenze indicate nella tabella F.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-7

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Art. 7 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo