Art. 14

In vigore dal 1 mag 1982
Il valore degli scatti del contatore d'utente determinati dagli impulsi di conteggio per comunicazioni teleselettive, cumulativamente agli scatti urbani di cui allo , primo comma, e agli scatti relativi ad altri servizi a contatore, è fissato nella misura e con le decorrenze riportate nella tabella G. Il sovrapprezzo come fissato nella predetta tabella G si applica a tutto il traffico svolto automaticamente (urbano, interurbano ed internazionale), ad eccezione degli scatti determinati da comunicazioni urbane effettuate da telefoni a disposizione del pubblico. In sede di emissione delle bollette il numero degli scatti mensili per l'addebito agli utenti del relativo valore sarà considerato cumulativamente in relazione al periodo della fatturazione. Nei rapporti contabili tra i gestori per i traffici di rispettiva competenza il valore dello scatto è considerato pari a L. 80. Tuttavia, salvo quanto previsto nel provvedimento CIP n. 11/82 citato nelle premesse, le minori entrate relative agli scatti addebitati a valore inferiore a L. 80 gravano su ciascun gestore in proporzione al traffico di rispettiva competenza. Con lo stesso criterio sono attribuite a ciascun gestore le maggiori entrate derivate dall'addebito di scatti a valore superiore a L. 80.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-14

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Art. 14 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo