Art. 25

In vigore dal 1 mag 1982
Alle comunicazioni urbane si applica una tariffa determinata mediante l'invio al contatore del chiamante di un impulso di conteggio alla risposta dell'utente chiamato e di successivi impulsi alla scadenza dei periodi di tempo indicati nella seguente tabella: ===================================================================== |Ritmo degli impulsi (secondi) ===================================================================== Dalle ore 8 alle ore 18,30 dei giorni | dal lunedi al venerdi e dalle ore 8 | alle ore 13 del sabato |360 (6 minuti) --------------------------------------------------------------------- In tutti gli altri orari dei giorni | feriali e nei giorni festivi |1.200 (20 minuti) --------------------------------------------------------------------- Per le comunicazioni in partenza da | telefoni a disposizione del pubblico |360 (6 minuti) La suddetta tariffa si applica nelle reti urbane con oltre un milione di abbonati a decorrere dal 1 febbraio 1983. La tariffa in questione sarà gradualmente estesa alle altre reti urbana con le decorrenze che saranno stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. Per le comunicazioni effettuate da apparecchi a disposizione del pubblico la tariffa di cui al presente articolo è percepita con l'incasso di L. 100 per ogni impulso, IVA compresa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-04-30;189#art-25

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Art. 25 Norme in materia di tariffe telefoniche. — Testo vigente | Portale Normativo